- la riduzione dei massimali di spesa per il cappotto termico, differenziati in base al tipo di edificio;
- la possibilità di usare il superbonus energetico per due case, oltre i lavori condominiali, senza limiti tra prima e seconda casa, nonché per le unità site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno: in sintesi le villette a schiera;
- la possibilità che l’intervento di cambio della caldaia si applichi anche agli impianti a collettore solare e l’estensione ai lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente; per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si prevede che la detrazione del 110% spetti a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere dall’obbligo di intervenire sul cappotto termico o sulla sostituzione della caldaia, nel rispetto comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio;
- l’estensione del superbonus agli edifici del terzo settore;
- la possibilità di vedersi riconoscere il 110% su opere di abbattimento e ricostruzione degli edifici;
- il prolungamento al 30 giugno 2022 per gli Iacp.
L’emendamento riformulato dal Governo sposta il termine entro cui le Entrate devono emanare il provvedimento attuativo: i 30 giorni decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl (entro il 18 luglio).
I nuovi tetti di spesa
Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa:
- 50mila per gli edifici unifamiliari,
- 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative,
- 30mila euro per gli edifici con più di otto unità.
Stesso meccanismo per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a pompa di calore:
- 20mila euro ad unità abitativa negli edifici fino a otto unità;
- 15mila per gli edifici con più di otto.
Resta a 30mila euro il tetto di spesa per sostituire la caldaia in abbinata all’installazione di impianti fotovoltaici, dove viene aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenarazione a collettori solari o impianti a biomassa con classe di qualità a 5 stelle. Per questi ultimi, precisa il correttivo, il bonus spetta solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa.
La cessione del credito
Tra le novità in arrivo oggi al decreto Rilancio alcune precisazioni sulla cessione dei crediti d’imposta sia legati a ristrutturazioni, sismabonus ed efficientamento energetico, sia legati ai bonus cosiddetti Covid-19. In primis viene precisato che il tax credit è pari alla detrazione originariamente spettante a prescindere dallo sconto applicato. Lo sconto in fattura, inoltre, può essere applicato da più fornitori che concorrono ai lavori. Arriva una chiusura sulla trasformazione della detrazione in credito d’imposta, che – si dice – scatterà solo nel caso di cessione ad altri soggetti. Quindi, chi vuole usare direttamente il bonus dovrà spenderlo solo come detrazione Irpef e Ires, ma non in compensazione con altri tributi. Inoltre, l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura può essere effettuata anche attraverso un intermediario e che tale opzione può avvenire anche in fase di avanzamento lavori e nel limite di due volte. Infine per l’utilizzo dei crediti ceduti viene eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.